Dispositivo anti-abbandono ora è legge

Dal 6 marzo 2020 è entrato in vigore il regolamento di attuazione dell’articolo 172 del nuovo Codice della Strada che ha reso obbligatoria l’installazione a bordo dei veicoli di un dispositivo di allarme per prevenire l’abbandono in auto di bambini.

Quando si deve avere il dispositivo a bordo del veicolo?
Quando si trasporta un bambino di meno di 4 anni.

Su quali veicoli è obbligatorio?
Autovetture: veicoli con quattro ruote per il trasporto di persone con al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categoria M1 del Codice della strada)
Autocarri e camion: veicoli con quattro ruote per il trasporto di merci (categorie N1, N2, N3 del Codice della strada, a seconda della massa massima)

La norma si applica anche ai conducenti o ai veicoli con targa estera?
La norma vale per i veicoli
– con targa italiana condotti da residenti in Italia o da residenti all’estero
– con targa estera guidati da residenti in Italia.
Quindi chi è residente all’estero (ad esempio gli italiani iscritti AIRE), se guida in Italia un veicolo con targa estera non ha l’obbligo di installare il dispositivo.

I dispositivi sono in vendita?
Sì, i dispositivi sono già in commercio da alcuni mesi e sono reperibili on line e nei negozi specializzati in articoli per l’infanzia.


CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DISPOSITIVI

Quali sono i dispositivi a norma?
Non è prevista l’omologazione per questi prodotti. Sono a norma i dispositivi che sono venduti accompagnati dalla “dichiarazione di conformità” rilasciata dal fabbricante. Con la “dichiarazione di conformità” il fabbricante si assume la responsabilità della rispondenza del dispositivo antiabbandono alle caratteristiche previste dal Decreto.

Che caratteristiche devono avere i dispositivi?
Devono attivarsi automaticamente a ogni utilizzo senza bisogno che il conducente compia ulteriori azioni, devono dare un segnale di conferma di avvenuta attivazione.
In caso di abbandono, devono attivarsi con segnali visivi e acustici o visivi e di vibrazione e i segnali devono essere percepibili o all’interno o all’esterno del veicolo.
Inoltre è possibile che seggiolini e dispositivi anti-abbandono siano collegati allo smartphone del genitore con una app o tramite Bluetooth per inviare notifiche.

Chi controlla i dispositivi in commercio?
L’autorità di vigilanza è il Ministero attraverso la Direzione generale motorizzazione.

L’applicazione del dispositivo può far perdere l’omologazione del seggiolino o del veicolo?
Con la “dichiarazione di conformità” il fabbricante certifica che il dispositivo non modifica le caratteristiche di omologazione del seggiolino o del veicolo.


CONTRIBUTO: BONUS PER L’ACQUISTO O RIMBORSO PER ACQUISTI GIA’ FATTI

Che valore ha il contributo?
30 euro.

Chi può chiedere il contributo ?
Deve essere richiesto da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale su un minore che non abbia compiuto il quarto anno di età al momento dell’acquisto.
Infatti, sulla piattaforma https://www.bonuseggiolino.it, quando si richiede un bonus o un rimborso occorre indicare i dati del minore compilando a video un modulo di autocertificazione che riporta la seguente dicitura:
“Il sottoscritto (NOME COGNOME) con codice fiscale (CF), nato il (data), in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, CONSAPEVOLE delle sanzioni penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), dichiara di avere il diritto a richiedere il contributo per:”

Per quanti dispositivi è possibile richiedere il contributo?
Per ogni bambino è possibile richiedere un contributo per un solo dispositivo.

Qual è la differenza tra bonus e rimborso?
– Il bonus è un buono di spesa di 30 euro per acquistare un dispositivo solo presso i rivenditori registrati (Dove usare i buoni).
– Il rimborso è la restituzione di parte della spesa (al massimo 30 euro) già sostenuta per l’acquisto di un dispositivo: sono rimborsabili gli acquisti effettuati dal 7 novembre 2019 fino al 20 febbraio 2020 compreso, il rimborso è accreditato sul conto corrente bancario del quale è stato indicato l’IBAN al momento della richiesta.   

Come si richiede il contributo (bonus o rimborso)?
Occorre registrarsi sulla piattaforma informatica https://www.bonuseggiolino.it.
Per la registrazione è necessario avere le credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale).
Dopo la registrazione,
chi deve acquistare il dispositivo può chiedere un bonus, cioè un buono di spesa elettronico di 30 euro associato al bambino, del quale devono essere autocertificati i dati (nome, cognome e codice fiscale), compilando gli appositi campi a video; il bonus può essere utilizzato esclusivamente presso uno dei negozianti registrati nella piattaforma (Dove usare i buoni).
chi ha già fatto l’acquisto dal 7 novembre 2019 al 20 febbraio 2020 compreso, presso qualsiasi negoziante, può chiedere il rimborso di 30 euro; la richiesta può essere presentata entro 60 giorni dall’attivazione della piattaforma (cioè entro il 21 aprile 2020); occorre autocertificare i dati del bambino (nome, cognome e codice fiscale), compilando gli appositi campi a video, e allegare lo scontrino o la ricevuta fiscale
chi ha fatto l’acquisto prima del 7 novembre 2019 oppure dopo il 20 febbraio 2020 non può chiedere il rimborso 

Se per errore è stato richiesto un “rimborso” invece di un “bonus” oppure un “bonus” invece di un “rimborso” è possibile cambiare la scelta?
Nel corso della settimana dal 16 al 20 marzo 2020 sarà resa disponibile una modifica del sito che permetterà di cambiare una richiesta errata: da “bonus” a “rimborso” o viceversa. Nel caso in cui sia stato richiesto per sbaglio un “rimborso” sarà possibile modificare la scelta in “bonus” solo se non è stato salvato lo scontrino all’interno del sito.
È possibile fare una sola variazione per ogni bambino.

Si può chiedere il rimborso o il bonus per acquisti fatti prima del 7 novembre 2019 o dopo il 20 febbraio 2020?
No, per i dispositivi comprati prima del 7 novembre 2019 o dopo il 20 febbraio 2020 non si può chiedere né il rimborso, né il bonus. Il rimborso è riservato a chi ha fatto l’acquisto tra il 7 novembre 2019 e il 20 febbraio 2020 compresi. Dopo il 20 febbraio 2020 è possibile solo richiedere un bonus da utilizzare esclusivamente per comprare un nuovo dispositivo presso i rivenditori registrati (Dove usare i buoni).

Richiesta bonus: dettaglio operazioni da svolgere sul sito https://www.bonuseggiolino.it
– selezionare il pulsante blu al centro della pagina dove è scritto “Richiedi il buono o il rimborso”
– inserire le credenziali (username e password) SPID (Sistema pubblico di identità digitale)
– selezionare “Aggiungi i dati del bambino per il quale vuoi richiedere il buono”, scrivere i dati anagrafici del bambino, confermare
L’applicazione prevede l’emissione, nell’area riservata a ciascun  beneficiario registrato, di un buono elettronico di spesa con codice identificativo per l’acquisto di un dispositivo da effettuarsi presso gli esercenti registrati nella sezione Dove usare i buoni.

Cosa fare se il bonus non è riconosciuto dall’esercente in fase di validazione?
Verificare, insieme all’esercente:
– che l’esercente sia attivo (informazione disponibile nella pagina autenticata dell’esercente)
– di aver inserito correttamente il codice del buono e il codice esercente
Se tutte le informazioni sono state inserite correttamente riprovare presso l’esercente; nel caso di ulteriori problemi inviare una email, con oggetto “Bonus non accettato in fase di validazione dal negoziante” e specificando nel testo del messaggio il codice bonus e il codice esercente a:
dispositiviantiabbandono@sogei.it

Richiesta rimborso: dettaglio operazioni da svolgere sul sito https://www.bonuseggiolino.it
– selezionare il pulsante blu al centro della pagina dove è scritto “Richiedi il buono o il rimborso”
– inserire le credenziali (username e password) SPID (Sistema pubblico di identità digitale)
– selezionare “Aggiungi i dati del bambino per il quale si richiede il rimborso (solo per scontrini emessi entro il 20 febbraio 2020 compreso)”, scrivere i dati anagrafici del bambino, confermare
– inserire i dati della spesa effettuata e del proprio IBAN (dove si riceverà il rimborso)
– allegare lo scontrino/fattura (immagine scansionata in formato .jpg)
Si riceverà un messaggio di riepilogo con la scritta “scontrino salvato” o “lo scontrino è stato acquisito correttamente”, senza altra ricevuta o conferma.

Dopo aver concluso la richiesta di rimborso è prevista una conferma o una ricevuta?
No, si riceve un messaggio di riepilogo con la scritta “scontrino salvato” o “lo scontrino è stato acquisito correttamente”, senza altra ricevuta o conferma.

Per richiedere il rimborso è consentito allegare scontrini o fatture che riportano i dati di una persona diversa da quella che presenta la richiesta?
Sì è possibile allegare scontrini o fatture che riportano i dati di una persona diversa da quella che chiede il rimborso.

Cosa fare se per nella richiesta del rimborso è stato inserito un IBAN oppure uno scontrino/fattura errato?
In caso di IBAN errato l’utente verrà contattato tramite l’indirizzo che ha indicato sul sito per fare la modifica.
Riguardo lo scontrino/fattura sarà modificato il sito per consentire l’inserimento del documento di spesa corretto.

È possibile ottenere il bonus per un bambino che deve ancora nascere?
Non è possibile perché per fare la richiesta occorre indicare il codice fiscale del minore. Sulla piattaforma si può, comunque, prenotare il bonus per un bambino che nascerà entro 15 giorni senza indicare il codice fiscale, che dovrà essere inserito solo dopo. La prenotazione scade dopo 15 giorni dalla richiesta.

Bonus: quando si ottiene ed entro quanto tempo deve essere utilizzato?
Il bonus elettronico viene emesso appena è completata la corretta registrazione sulla piattaforma. Il bonus vale al massimo 30 giorni. Se non è utilizzato entro 30 giorni dall’emissione, dopo la scadenza potrà essere richiesto nuovamente.

Rimborso: in che tempi e dove sarà accreditato il rimborso ?
Il rimborso per i dispositivi già acquistati sarà accreditato, entro un termine che sarà precisato prossimamente, sul conto corrente indicato al momento della registrazione. La richiesta dovrà essere presentata non oltre 60 giorni successivi alla data di attivazione della piattaforma (cioè entro il 21 aprile 2020).

Esercenti: quali sono le istruzioni per la registrazione sul sito e per la fatturazione?
Le istruzioni, disponibili in home page, sono
– Registrazione: Linee guida esercenti
– Fatturazione: Linee guida fatturazione

Esercenti: cosa fare se in fase di registrazione appare il messaggio partita IVA o codice ATECO non validi?
– per la partita IVA: verificare che l’accesso nell’area autenticata sia effettuata con le credenziali personali dell’incaricato espressamente delegato ad operare in nome e per conto della società o dell’ente.
– per il codice Ateco: controllare che il codice Ateco prevalente sia presente nella lista pubblicata sul sito (Lista codici Ateco autorizzati).

Cosa fare se sul sito appaiono messaggi di errore e non si può completare un’operazione?
Nel caso di errori sul sito che non permettono di completare la registrazione, l’inserimento dei dati del bambino, la procedura di richiesta bonus o rimborso, occorre:
– verificare se la soluzione al problema si trova nelle altre risposte di questa pagina di FAQ
se non si trova una soluzione
– effettuare un nuovo accesso, eventualmente in altre fasce orarie, svuotare la cache ed eliminare i  file temporanei e/o provare da altro browser (come Firefox, Safari) e/o verificare di aver accettato di cookies
se il problema rimane
– inviare una email all’help desk dispositiviantiabbandono@sogei.it, specificando il dettaglio dell’operazione che non si riesce a completare, i propri dati anagrafici, le informazioni eventualmente inserite nel sito, i propri recapiti; non contattare Sogei tramite i telefoni disponibili sul sito dell’azienda perché gli operatori non sono coinvolti nelle attività della procedura “bonuseggiolino”.


Per altre informazioni sul contributo leggi il Decreto 28 gennaio 2020


MULTE

Da quando saranno multabili i conducenti che non hanno il dispositivo a bordo del veicolo?
Dal 6 marzo 2020.
Il precedente termine del 7 novembre 2019 è stato posticipato dall’articolo 52 del decreto legge 26 ottobre 2019 n.124 convertito con legge 19 novembre 2019 n.157.

Quali sono le sanzioni?
Le sanzioni sono quelle previste dalla Legge (la 117 del primo ottobre 2018 all’articolo 1) che ha modificato il codice della strada (art. 172). Si tratta di multe dagli 83 ai 333 euro (che si riducono a 58 e 100 euro se si paga entro cinque giorni) con sottrazione di 5 punti dalla patente. Se si commettono due infrazioni in 2 anni scatta la sospensione della patente da 15 gg a due mesi.

fonte: ministero dei trasporti

sito ufficiale ministero trasporti

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